Manuale di sopravvivenza al tempo del gender (VI capitolo)

Si è scatenata una grande bufera, poco tempo fa, sul famoso comma 16 dell’art.1 del ddl “Buona scuola”, diffondendo l’idea che con quel comma di legge si introducesse la “teoria gender” a scuola.
Il comma, in realtà, non introduce nulla, soprattutto nulla che non sia già stato introdotto da tempo. Semplicemente fa riferimento (citandolo alla lettera) al “Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere”, che a sua volta è previsto dalla legge sul femminicidio, che a sua volta attua la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, una convenzione internazionale che ovviamente nessun governo italiano avrebbe potuto rifiutarsi di recepire.
Citiamo ad esempio, l’art.4 della Convenzione (ma ce ne sono altri con formulazioni analoghe): “L'attuazione delle disposizioni della presente  Convenzione  da parte delle Parti contraenti , deve essere garantita senza  alcuna discriminazione fondata sul  sesso,  sul  genere,  (…) sull'orientamento  sessuale,  sull'identità  di   genere” .
Leggiamo il comma incriminato, il famoso comma 16, della legge sulla “Buona scuola”: “Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle  scuole  di  ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la  prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,  al  fine  di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti  e  i  genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del  decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  15 ottobre 2013, n. 119”. Vedremo che il testo di riferimento, la legge 119, contiene già tutto quello che il comma 16 si dice abbia introdotto.
Un comma che cita una legge che già c’è – la 119 del 2013, in questo caso - non introduce niente di nuovo, per definizione: sarebbe come dire che la legge 40, che regola la procreazione assistita, promuove e incentiva l’aborto perché cita esplicitamente la 194 in un suo articolo. Chiaramente non è così: chi abortisce lo fa perché c’è la 194, e non perché c’è la 40. Così è accaduto con il disegno di legge sulla buona scuola.
Ma rileggiamo la legge che già c’è, appunto, citata dal comma 16 dell’art.1 della “buona scuola”: è quella sul femminicidio, dicevamo, la 119 del 2013, che all’art.5 prevede l’esistenza di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere; il comma 2 lett.c) prevede che il Piano debba avere, fra le altre, le seguenti finalità:
promuovere un'adeguata formazione del personale della  scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere  e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il  curricolo della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di  istruzione,  delle indicazioni nazionali per  i  licei  e  delle  linee  guida  per  gli istituti tecnici  e  professionali,  nella  programmazione  didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e  grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione  degli  studenti al fine di prevenire la violenza  nei  confronti  delle  donne  e  la discriminazione   di    genere,    anche    attraverso    un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo”.
Quindi la legge sul femminicidio è sufficiente da sola a consentire progetti scolastici che potrebbero essere gender like, sia per le attività curricolari che extracurricolari delle scuole di ogni ordine e grado, e in più parla esplicitamente dei libri di testo.
Il piano anti-violenza, non è stato solo previsto dalla legge 119 ma è stato approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni del 7 maggio scorso, con il voto favorevole di tutte le regioni, compresi Veneto e Lombardia a guida leghista, di quella stessa Lega che in aula (ma solo in terza lettura, cioè dopo aver taciuto durante il primo passaggio alla Camera) ha manifestato molto rumorosamente contro la legge sulla “buona scuola”. Ricordiamo che se una sola regione si oppone (e questo vale in modo particolare per regioni importanti come Veneto e Lombardia) nella Conferenza stato-regioni, il provvedimento non passa. Il piano, a pag.18, nel paragrafo sull’educazione, prevede fra l’altro:
“Obiettivo prioritario deve essere quello di educare alla parità e al rispetto delle differenze, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell’essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell’identità di genere, culturale, religiosa, dell’orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale, sia attraverso la formazione del personale della scuola e dei docenti, sia mediante l’inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica. Nell’ambito delle “indicazioni nazionali” per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, per i licei, per gli istituti tecnici e professionali, il Governo provvederà dunque ad elaborare un documento di indirizzo che solleciti tutte le istituzioni scolastiche autonome ad una riflessione e ad un approfondimento dei temi legati all’identità di genere e alla prevenzione della discriminazione di genere, fornendo, al contempo, un quadro di riferimento nell’elaborazione del proprio curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa”.
Quindi, ricapitolando: la “buona scuola” cita il Piano di azione straordinario, il quale però è definito dalla legge sul femminicidio, la quale da sola, prevede espressamente attività sia curricolari che extracurricolari sulle tematiche che potrebbero essere interpretate in senso “gender like”.
Senza il richiamo del famoso comma 16, queste attività sarebbero previste all’interno dei programmi scolastici? La risposta è, ovviamente, “si”, tanto più che c’è stato il benestare di tutte le regioni.
Il comma 16 ha introdotto qualcosa di nuovo nei programmi curricolari ed extracurricolari? La risposta è “no”, una risposta data con estrema chiarezza anche dal Ministro Giannini, in dichiarazioni ufficiali ma soprattutto in una circolare dedicata di cui parleremo nel prossimo capitolo.
E’ comprensibile che un passaggio che potrebbe essere interpretato ambiguamente, in una legge approvata solo qualche giorno dopo la manifestazione del 20 giugno abbia suscitato proteste anche sproporzionate rispetto alla reale portata dei contenuti. Chi era in piazza il 20 giugno era ben motivato contro questa grande pressione ideologica che, per brevità, stiamo chiamando “teorie gender”, e il successo dell’evento ha alimentato anche molte ovvie e giuste aspettative. Le cose vanno però chiarite, per evitare di sparare a una mosca con un cannone, o addirittura di sbagliare obiettivo.
Se poi, nonostante tutto, si è ancora convinti che effettivamente sia la legge sulla “buona scuola” a far entrare le “teorie gender” in tutte le scuole, allora coerentemente si dovrebbe aderire con decisione alla campagna referendaria in corso, che si propone di abolire la legge stessa.
Perché dubbi e perplessità? Se si pensa che abolendo il comma 16 si ferma l’indottrinamento gender a scuola, il referendum va assolutamente firmato. Io non lo credo affatto, e sto offrendo le mie ragioni documentandole, ma non capisco chi insiste ad accusare il comma 16 e poi si blocca davanti alla raccolta di firme per la sua eventuale abolizione. Chi veramente ritenesse che il comma 16 sia la causa dell’ingresso del gender nei programmi scolastici, o per lo meno che la rafforza in modo decisivo, avrebbe il dovere di fare la battaglia referendaria. O, se questo referendum non va bene così come formulato, attrezzarsi per uno specifico, relativo solo al comma incriminato. Formulare un quesito e raccogliere le firme: perché no, se è così importante? O forse una certa perplessità che si vede adesso è dovuta al fatto che, dopo il primo allarme, ci si è resi conto che si era sopravvalutata la portata di quel comma, ma non si vuole tornare indietro?
E’ poi importante inoltre sottolineare che c’è spazio per lavorare a linee guida in questo ambito, ed è lo stesso Piano a dirlo. Vuol dire che c’è modo di entrare nel merito di come introdurre nelle scuole i principi descritti nel Piano di azione, cioè focalizzando il problema gravissimo della violenza sulle donne, e non altro, come ad esempio, il fatto che esistano famiglie con due papà o due mamme.
E’ questa sicuramente una grande opportunità perché le associazioni e la società civile facciano sentire la propria voce per poter contribuire agli indirizzi governativi.
Chiedo che si faccia attenzione alle date: il Piano è stato presentato lo scorso 7 maggio (2015) alla Conferenza Unificata Stato-Regioni, e ancora manca il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che lo renda operativo, perciò non è mai stato applicato. Per essere più chiari, dunque, tutti gli episodi avvenuti nelle scuole, i libretti, i giochi, i video, i dibattiti senza contraddittorio, e tutto quello che finora ha allarmato i genitori, E’ AVVENUTO SENZA APPLICARE  ALCUNA NORMA.
Quello che potrebbe essere lo strumento con cui la “teoria gender” entra nelle scuole, insomma, ancora non c’è. Che significa?
Che per far entrare nella scuola quello che chiamiamo “teoria gender” non c’è bisogno di una legge apposita, perché il clima culturale è tale che i modi di far entrare certi contenuti nelle scuole non mancano. Un clima culturale che è alimentato da leggi che non c’entrano direttamente con il gender, come la possibilità di accedere alla fecondazione eterologa, ma anche dalle tante convenzioni, accordi, raccomandazioni, rapporti, e via dicendo, che arrivano dagli organismi e dalle agenzie internazionali. Inoltre, incide anche quel che avviene negli altri paesi (basti pensare all’impatto del referendum irlandese, o della sentenza della corte suprema americana sui matrimoni gay). Oramai il divieto di discriminazione per “orientamento sessuale” è inserito in tantissime norme, del rango più diverso, da convenzioni internazionali a delibere regionali, e abbiamo visto come, da un principio giusto – quello del divieto di discriminazione di persone omosessuali – si possa passare facilmente a ben altri contenuti.
E non abbiamo aperto il capitolo dell’attivismo dei magistrati in questo ambito. Esemplare ed estremamente significativa la recentissima sentenza con cui la Cassazione, lo scorso 20 luglio, ha autorizzato la modifica all’anagrafe della registrazione del proprio sesso a un transessuale uomo che “si sente” donna, e per questo si è sottoposto a cure ormonali e interventi chirurgici che hanno modificato i caratteri sessuali secondari, ma non quelli primari, cioè l’apparato riproduttivo. Un pronunciamento tutto da leggere, un vero e proprio “manifesto gender”, nel quale i giudici spiegano bene innanzitutto il concetto di identità di genere – ha “tre componenti: il corpo, l’autopercezione e il ruolo sociale” – e poi, il fatto che l’intervento chirurgico per la modifica irreversibile dei caratteri sessuali primari, nonostante sia previsto dalla legge come condizione per il cambio di sesso all’anagrafe, non è necessario se la persona “si sente” già nel nuovo genere, anzi: sarebbe lesivo della sua dignità.
Viene anche sottolineato che la capacità procreativa non c’entra con il cambio di genere: in altre parole, se si è fertili, si può comunque modificare il proprio sesso anagrafico anche senza intervento chirurgico demolitivo dell’apparato sessuale, che farebbe diventare sterili. Una specie di diritto a mantenere la fertilità, quindi, ma la Cassazione non entra nel merito della -diciamo così- “qualificazione” della genitorialità: se per esempio una donna, diventata uomo, avendo conservato utero e ovaie, restasse incinta e partorisse, per lo stato sarebbe padre o madre? Ecco perché i termini di padre e madre sono destinati a sparire nel Nuovo Mondo, sostituiti da termini gender neutral come genitore 1 e genitore 2.
La sentenza è interessante anche perché spiega quando, per la prima volta, il concetto di identità di genere è entrato nell’ordinamento italiano: ben 4 anni fa, secondo la Cassazione, con la direttiva 2011/95/UE “sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria” . La direttiva, nel punto 30 delle considerazioni iniziali, ha inserito l’identità di genere tra gli aspetti che possono essere motivo di atti persecutori e quindi di richiesta di protezione, insieme a mutilazioni genitali femminili, aborto coatto e sterilizzazione forzata. Ennesima dimostrazione del fatto che il concetto di identità di genere può entrare nelle modalità più disparate, e molto spesso in forme e per condizioni a cui difficilmente ci si può opporre (qualcuno vorrebbe negare asilo a chi lo chiede perché cerca di sfuggire all’aborto forzato?).
E ancora: anche solo ricordando i fatti citati – libretti UNAR, caso “Sei come sei”, libri nelle biblioteche scolastiche– non c’è legge che possa impedire che avvengano, così come negli anni ’70, quando nella scuola c’era un clima ideologicamente schierato, non era possibile impedire per legge di utilizzare certi libri di testo, o che nelle assemblee scolastiche ci fosse un clima politicamente orientato e fosse la minoranza di sinistra a fare da padrona, in modo spesso arrogante e violento.
E allora? E’ forse giusto smettere di interessarci alle leggi e alla politica, dire che tutto è perso, e quindi che l’unica possibilità è ricominciare affidandosi alla testimonianza personale e privata (ammesso che una testimonianza solo privata possa ancora chiamarsi testimonianza, e non monologo davanti allo specchio)?
No, nient’affatto, al contrario. Bisogna, anzi, essere più combattivi. Ma prima di tutto è necessario capire qual è il bandolo della matassa, cioè da dove cominciare e dove concentrare le energie. Contro quali leggi dobbiamo combattere? E quali leggi dobbiamo invece esigere?
Io credo che l’unica norma che può aiutare nella “gender-war” sia quella per estendere e riaffermare la necessità del consenso esplicito dei genitori, fermo restando che la libertà di insegnamento del docente – come ha dimostrato il caso “Sei come sei” –  non può essere messa in discussione, ma solo corretta e bilanciata dalla libertà educativa della famiglia. Perché il consenso dei genitori sia uno strumento efficace, non deve essere legato, come è attualmente, al fatto che le attività in questione siano o meno curricolari, ma alle tematiche. Quando si affrontano con i minori temi sensibili, che riguardano l’affettività, la sessualità, la sfera più intima e privata, non è lecito scavalcare la responsabilità primaria dei genitori nelle scelte sull’educazione dei figli.
Una legge per esempio come quella proposta da Eugenia Roccella e altri alla Camera l’anno scorso, eccola qua:“Norme per garantire la libertà di educazione e la responsabilità educativa dei genitori" (2324)
Quali sono invece le leggi da combattere? Ovviamente anche un emendamento non decisivo ma che comunque appartiene a una cultura che rifiutiamo, come quello fatto da Pd e Forza Italia (Campana- Carfagna) al ddl scuola, insomma il famigerato comma 16, va denunciato e combattuto, ma con armi proporzionate: non ha senso chiedere un referendum, mobilitare un popolo, aggredire i pochi parlamentari che si sono mossi per ottenere qualcosa, annunciare la guerra totale, insomma, sparare a una mosca con un cannone, come abbiamo detto. Si rischia di rimanere senza munizioni adeguate quando arriva l’attacco frontale. Sbagliare obiettivo, lo ripeto, porta a gravi sconfitte.
Le leggi cardine della rivoluzione antropologica sono due: l’accesso all’eterologa e il riconoscimento di unioni civili in forma simil matrimoniale per le coppie gay. Una volta che queste leggi siano passate, l’introduzione delle teorie del gender sarà inevitabile e inarrestabile, per il semplice fatto, per esempio, che nei banchi di scuola ci saranno bambini che vivono nelle cosiddette nuove famiglie, e che (vedi la sentenza della Cassazione) la genitorialità sarà sempre più sessualmente neutra.
A queste due leggi ci si doveva opporre con determinazione, e lo si è fatto: con la legge 40 e con il Family Day che ha bloccato i DiCo. Se non si fosse fermato quel provvedimento, adesso avremmo sicuramente le nozze gay, come è avvenuto in tutti i paesi dove le unioni civili, in un modo o nell’altro, sono state riconosciute.
L’eterologa adesso è lecita, ma dopo un poderoso, tenace, lungo attacco giudiziario. Il matrimonio gay (o forme simili), ancora no. Questa è la legge su cui ci sarà la battaglia decisiva. Per il resto, come abbiamo detto, è questione di libertà di espressione e educazione.
Articolo pubblicato su l'Occidentale

Nessun commento ancora

Lascia un commento